ITALIA

«Processo alla Resistenza Palestinese». Oggi la sentenza per Anan, Ali e Mansour. Intervista a Ludovica Formoso, parte del collegio difensivo

Il processo ad Anan, Ali e Mansour ha tutte le caratteristiche del processo politico, con addirittura il tentativo di acquisire materiale di intelligence israeliana in dibattimento. Pratica che rischia di diventare la norma, come nella recente vicenda dell’arresto di Hanoun a Genova

La vicenda processuale italiana di Annan Yaeesh inizia il 24 gennaio 2024 con la richiesta estradizione trasmessa al Ministero della Giustizia dallo Stato Israele. Come si sviluppano le fasi iniziali del procedimento?

La vicenda processuale inizia a gennaio 2024 quando le autorità israeliane chiedono la consegna di Anan Yaesh alle autorità italiane. La richiesta di estradizione viene accolta, tant’è che procedono all’arresto ai fini estradizionali di Anan che viene sottoposto alla custodia cautelare in carcere. La decisione sull’estradizione viene tuttavia impugnata e la Corte di Appello dell’Aquila decide di liberare Anan, in quanto secondo la Corte non vi sono i presupposti per consegnarlo alle autorità israeliane, dato il rischio concreto che venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, sulla base di quanto era stato prodotto dalla difesa citando rapporti delle principali organizzazioni internazionali, quali ad esempio Amnesty International, e relazioni dell’ONU che documentano come le autorità israeliane praticano in maniera sistematica la tortura su i prigionieri palestinesi. Questa decisione della Corte di Appello è molto importante poiché un organo istituzionale di questo paese afferma, nero su bianco, che Israele pratica sistematicamente la tortura nei confronti dei prigionieri palestinesi, al punto di negare l’estradizione.

Tuttavia, cosa succede due giorni prima di questa decisione? Che la procura dell’Aquila decide di promuovere un procedimento “autonomo” (non quindi su diretta iniziativa, se così possiamo dire, dello Stato di Israele) sempre nei confronti di Anan con accuse praticamente sovrapponibili a quelle iniziali, in base alle quali richiede di nuovo la custodia cautelare in carcere. Morale della favola, Anan non viene mai liberato. Il capo di imputazione del nuovo procedimento è quello previsto dall’articolo 270 bis, ovvero l’associazione con finalità di terrorismo, e non riguarda solo Anan, ma anche altre due persone, Ali Saji Rabhi Irar e Mansour Doghmosh, palestinesi anch’essi, che vivono a L’Aquila e sono legati ad Anna da rapporti di amicizia. Tutti e tre vengono arrestati e portati in carcere.

Per mettere in risalto tutti gli aspetti problematici, preoccupanti e profondamente politici di questo procedimento, è necessario farne breve riassunto. La vicenda processuale può essere sostanzialmente divisa in due parti, la fase cautelare e il dibattimento. Nella fase cautelare, la Procura e il Tribunale hanno affrontato questo procedimento senza minimamente considerare il contesto nel quale si sarebbero svolti i fatti e il diritto che doveva essere applicato, ovvero il diritto internazionale umanitario. I tre sono accusati di aver fatto parte delle Brigate di Risposta Rapida di Tulkarem, in Cisgiordania, che, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbero un’articolazione delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, un’organizzazione della resistenza palestinese che ha operato principalmente nel corso del 2023 nella città di Turkarem e che ha come obiettivo principale quello di resistere alle incursioni dell’esercito israeliano all’interno del della città di Tulkarem e in particolar modo nei due campi profughi della città. I tre dall’Italia avrebbero fornito attività di finanziamento, di propaganda, di supporto all’organizzazione di appartenenza.

La fase cautelare termina con la scarcerazione di due dei tre imputati, cioè di Ali e Mansour, mentre Anan rimane in carcere. La Cassazione riscontra infatti una totale insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due e sulla base di questi principi il Tribunale della Libertà libera Ali e Mansour. A processo, quindi, due dei tre imputati sono già liberi e la loro posizione dal punto di vista accusatorio è già messa fortemente in discussione. Essenzialmente, è l’intero teorema accusatorio a essere molto debole.

Quello che succede ai tre imputati dopo la decisione del Tribunale della Libertà è emblematico riguardo al trattamento che lo Stato italiano riserva ai/alle cittadine/i palestinesi che lottano per la liberazione dall’occupazione israeliana. Nonostante sia un richiedente asilo, Mansour viene infatti prelevato direttamente dal carcere di Rossano e poi portato al CPR di Roma nell’espletamento di una procedura di espulsione che viene interrotta dal Tribunale Civile (di nuovo, un tribunale si pronuncia contro l’espulsione di cittadini palestinesi in Israele dato il rischio di trattamenti disumani e degradanti), ma successivamente la Commissione territoriale per il diritto d’asilo ha comunque deciso di rigettare la sua richiesta. Ad Annan e Ali, il permesso di soggiorno viene invece revocato (pende il ricorso contro questa decisione). Di fronte quindi a palestinesi che si attivano per l’autodeterminazione del proprio popolo, lo Stato utilizza tutto l’armamentario repressivo, non solo penale, ma anche amministrativo utilizzando la loro condizione di non cittadini di questo paese. Siamo quindi all’assurdo: palestinesi titolari di permesso, o di protezione, prima del 7 ottobre 2023, perdono il diritto di asilo nel mezzo di un genocidio …

Inizia così il processo vero e proprio, in cui è centrale la discussione riguardo alla distinzione fra legittimità della lotta, anche armata, per l’autodeterminazione e la liberazione dei popoli dalla dominazione coloniale e terrorismo. Perché questa questione è il fulcro del processo?


Il processo ruota attorno alla distinzione tra legittima lotta di autodeterminazione e terrorismo, perché la prima, anche armata, con alcune limitazioni è assolutamente legittima in base al diritto all’autodeterminazione dei popoli, sancito da diversi pronunciamenti di organismi internazionali. In particolare, esistono delle convenzioni internazionali, come ad esempio la Convenzione di New York, che stabiliscono come la definizione di terrorismo sia diversa a seconda che si operi in contesti di pace o di guerra. In questo secondo caso, l’attività di resistenza, in particolar modo nei confronti dell’esercito di uno Stato occupante viene considerata assolutamente legittima. L’unico limite è che le azioni di resistenza non debbano mai coinvolgere civili che non partecipano alle ostilità. Solo ed esclusivamente nel caso in cui le condotte contro lo Stato occupante mettano a rischio la vita dei civili non coinvolti nelle ostilità, possono essere considerate terrorismo. Questo concetto è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione in fase cautelare riaffermando il diritto e la legittimità della cosiddetta ribellione armata, con i limiti sopra citati. Il riconoscimento in un’aula di giustizia che si possa lottare, anche in armi, per la propria liberazione e autodeterminazione è, di per sé, già un risultato ottenuto dal procedimento. E’ un concetto che in un contesto di pacificazione avevamo dimenticato.

Il punto centrale del procedimento sarebbe quindi dovuto essere stabilire se le azioni imputate ad Annan, Ali e Mansour fossero legittime o invece riconducibili alla categoria del terrorismo, tesi, quest’ultima, sostenuta dall’impianto accusatorio della Procura, anche in virtù dell’allargamento odierno del concetto di terrorismo. A tale scopo, sarebbe stato necessario sia ricostruire il contesto che considerare il diritto applicabile quello scenario di occupazione militare, ovvero il diritto internazionale umanitario. Ad esempio, descrivere la quotidianità dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi, come questa si esplica in tutte le forme, dalla demolizione delle case, alle punizioni collettive, alla detenzione amministrativa, all’esistenza delle colonie. Affrontare quindi questioni quali cosa sia il colonialismo di insediamento, come gli insediamenti vengono considerati nell’ambito del diritto internazionale (ad esempio il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del luglio 2024 che sancisce l’illegalità dell’occupazione della Cisogiordania, Gaza e Gerusalemme Est impartendo il ritiro israeliano e lo smantellamento delle colonie), qual è lo status dei coloni spesso in prima linea nelle aggressioni quotidiane ai villaggi palestinesi, soggetti armati e allo stesso tempo impuniti.

Queste tematiche sono centrali visto che ad Anan, Ali e Mansour è contestata l’organizzazione di una non ben definita “azione” ad Avnei Hefetz, colonia in Cisgiordania, quindi illegale secondo il diritto internazionale. Prima di tutto, occorre sottolineare che la fantomatica azione non è mai stata circostanziata, cioè la Procura non è mai riuscita a sostenere che effettivamente qualcosa sia stato organizzato all’interno della colonia, al punto che il capo di imputazione è solo ed esclusivamente uno, la partecipazione all’associazione, mentre non viene contestato nessun reato-fine, cioè nessun attentato in cui viene indicato il luogo, l’orario, la data, le modalità di realizzazione … Non viene contestato proprio perché non è mai stata dimostrato che qualcosa sia realmente avvenuto, ma nonostante questo si viene processati per terrorismo. In secondo luogo, cos’è realmente Avnei Hefetz? E’ un obiettivo legittimo? Chi vi risiede? Civili?

E le Brigate di Risposta Rapida di Tulkarem, cui sono accusati di parte i tre imputati, cosa sono?

Grazie al materiale che è stato rinvenuto all’interno dei telefoni cellulari abbiamo capito che lo scopo di queste brigate era resistere alle incursioni dell’esercito israeliano in città, e che quindi le azioni compiute avevano sempre come obiettivi l’esercito israeliano. Nel corso del processo, abbiamo appreso come i membri noti delle Brigate siano stati tutti uccisi dall’IDF, e stiamo parlando di fatti precedenti il 7 ottobre 2023. Sono stati tutti uccisi con veri e propri attentati terroristici compiuti dall’esercito israeliano. Si parla di bombardamenti con droni per uccidere un solo appartenente alle brigate, oppure di vere e proprie esecuzioni eseguite nelle strade di Tulkarem. Il processo si è aperto con le immagini dell’esecuzione di alcuni militanti delle Brigate nella città di Tulkarem, uccisi dall’esercito israeliano in un agguato in cui soldati nascosti dentro una macchina con targa palestinese, hanno bloccato la macchina dei militanti e li hanno uccisi tutti a sangue freddo coinvolgendo anche dei civili, in particolar modo addirittura dei bambini, feriti.

Il Tribunale ha però osteggiato la ricostruzione del contesto che come collegio avevate deciso di includere nella difesa degli imputati. Lo svolgimento del processo presenta infatti alcuni tratti preoccupanti, a partire dall’inammissibilità di 44 testimoni su 47 della difesa (fra cui Francesca Albanese). Quali altre violazioni dei principi del giusto processo avete riscontrato nel dibattimento?


La strategia difensiva prevedeva chiaramente di riportare il contesto in cui si svolgono i fatti e avremmo voluto farlo attraverso la deposizione di testimoni assolutamente qualificati: esperti di diritto internazionale, persone che lavorano all’interno delle organizzazioni internazionali, persone che hanno vissuto sulla propria pelle, quella che è l’occupazione israeliana, professori universitari, eccetera.
La Corte d’assise, alla prima udienza, ha ritenuto non ammissibili tutti i testi presentati dalla dalla difesa, privando il processo ma privandosi anche essa stessa di comprendere appieno qual era l’oggetto del dibattimento. Gli unici testi quindi ritenuti ammissibili sono quelli indicati dal pubblico ministero, sostanzialmente ed esclusivamente soggetti appartenenti alla Digos dell’Aquila che avevano svolto le indagini, che nel corso delle deposizioni hanno dimostrato enormi lacune storiche, giuridiche e amministrative (ammettendo anche di aver cercato di svolgere indagini utilizzando le cosiddette fonti aperte, ovvero non meglio precisati siti web!). L’altra grande questione sorta nelle nelle battute iniziali di questo processo riguardava la richiesta, da parte della procura dell’Aquila, di voler acquisire a dibattimento dei verbali di interrogatori di prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Questo è stato uno dei momenti più gravi e problematici delle prime udienze, poiché appunto come difesa ci siamo battuti, vincendo, per far sì che questi verbali di interrogatorio non potessero essere acquisiti. Oltre al fatto che ci sono ragioni procedurali per cui non è possibile considerare quei verbali dei semplici documenti acquisibili al dibattimento, la prima questione è che sono dei verbali di dichiarazioni rese da prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, sentiti prima da dallo Shin Bet, poi dalla polizia israeliana, senza un difensore. Ma soprattutto c’è il comprovato elemento che i prigionieri palestinesi delle carceri israeliane vengono sistematicamente torturati, per cui pensare di poter ritenere valide tali dichiarazioni è assolutamente illegittimo.


Un’altra stortura del dibattimento ha riguardato la discussione riguardo la natura, civile o militare, di Avni Hefez. La Corte ha infatti richiesto l’audizione dell’ambasciatore israeliano a Roma. Questa idea di poter di pensare di acquisire delle informazioni in questo processo attraverso l’audizione dell’ambasciatore dello Stato occupante è un altro fatto molto grave su cui la difesa si è opposta, poiché riteniamo che ovviamente non sia una parte oggettiva in questo processo. Inoltre, l’audizione dell’ambasciatore riconosce di fatto l’occupazione della Cisgiordania, violando quegli obblighi internazionali sanciti nel parere della Corte Internazionale di Giustizia del luglio del 2024. Tuttavia, questa eccezione veniva rigettata dalla Corte e quindi è stato sentito una funzionaria di collegamento dell’ambasciata israeliana a Parigi, che ovviamente si è limitata ad affermare che quello era un insediamento civile. Aver dato la possibilità a un rappresentante dello Stato israeliano di prendere parola in questo momento storico, con le accuse che tendono nei confronti di Israele, e poterlo ritenere un teste è un aspetto estremamente grave.

Come controprova, alle difese viene concesso di audire il Professor Chiodelli, dell’Università di Torino, già inserito nella lista testi inizialmente rigettata con lo scopo di riferire sulla natura di Avni Hefez. La testimonianza del testd Chiodelli è stata dirompente all’interno del processo, sia per la professionalità che per le competenze. Inoltre, il fatto che lo stesso si fosse recato in Cisgiordania, lo rende il primo, e unico, testimone di questo processo che si era effettivamente recato nei luoghi. Il professore ha riferito di come all’entrata di questo insediamento vi sia
una grandissima base base militare, assolutamente visibile sia dalle mappe di Google Maps che da altre fonti ONU e quindi obiettivo legittimo di eventuali azioni di resistenza contro l’occupazione. Inoltre, Chiodelli descriveva con precisione la vita dei palestinesi sotto occupazione, cosa fossero le colonie, come erano inserite all’interno del progetto di colonialismo di insediamento israeliano e chi fossero i coloni stessi. Ha reso una chiara relazione sui sistemi di sicurezza delle colonie, sul fatto che le colonie ovviamente siano posti iper sorvegliati dall’esercito israeliano con le armi.

Nonostante tutti questi elementi e la mancanza di prove circostanziali riguardo la cosiddetta “azione” terroristica con obiettivo Avni Hefez, la richiesta di condanna è stata elevatissima, 12 anni per Anan, 9 per Ali e 7 per Mansour.

Cosa ci dice l’andamento del processo riguardo alla complicità dell’Italia con lo Stato di Israele nella repressione del popolo palestinese e nei confronti delle garanzie processuali all’interno del nostro sistema giudiziario? Siamo di fronte all’israelizzazione del nostro sistema penale, vedi anche la vicenda di Hannoun?

Fin dal primo momento si è cercato di mantenere alta l’attenzione su questo procedimento perché poteva rappresentare chiaramente un precedente molto grave, sin dall’inizio, nella decisione di accogliere la richiesta di estradizione nei confronti di Anan. Sappiamo infatti che le decisioni sull’estradizione sono politiche e accogliere la richiesta dello Stato di Israele, sarebbe stato già problematico in un altro momento storico, figuriamoci a gennaio del 2024 quando la Corte Internazionale di Giustizia aveva accolto la causa per genocidio intentata dal Sud Africa. Inoltre, l’altra grande problematica emersa era il fatto vi fosse una repressione della resistenza palestinese non solo in Palestina ma anche nei paesi europei dove risiede e vive la diaspora.

Sempre dal primo momento è emerso chiaramente come questo fosse anche un procedimento utilizzato nel tentativo di reprimere qualsiasi tipo di solidarietà nei confronti del popolo palestinese, movimento che poi abbiamo visto esplodere a settembre del 2025 dopo anni di faticoso lavoro. Repressione che stiamo vedendo soprattutto a seguito della fine della parte più partecipata della mobilitazione. Sono infatti tantissimi i procedimenti che stanno iniziando proprio adesso in quasi tutte le procure d’Italia.

Dal punto di vista poi strettamente processuale come detto ci sono stati una serie di passaggi avvenuti all’interno del processo che appunto hanno segnato l’idea che Israele, cioè uno Stato accusato di compiere ora in diretta un genocidio, potesse essere ritenuta una fonte attendibile. Ma anche la stessa idea, poi respinta, di utilizzare delle informative dei servizi segreti israeliani, ovviamente in contatto con quelli italiani, in dibattimento. Infine la decisione della Corte d’Assise di poter ritenere coome testimone valido l’ambasciatore israeliano.

Quindi tutte valutazioni che ritengono che soggetti rappresentanti le varie istituzioni israeliane, o informazioni che provengono dalle autorità israeliane, possano essere considerate valide all’interno delle aule di tribunale. E questo segna un tratto problematico e si lega alla vicenda di Hanoun, in cui probabilmente è stato fatto un pericolosissimo salto in avanti perché, come hanno denunciato gli avvocati difensori, quell’indagine si fonda sostanzialmente e principalmente su vere e proprie informative dei servizi o su materiale di intelligence proveniente da un contesto di conflitto armato in corso e quindi, nemmeno dall’autorità giudiziaria israeliana. Questo è di una gravità incredibile.

La copertina è di Marta D’Avanzo

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