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Il Tribunale di Amburgo sul caso Marò: se questa è una vittoria

La sentenza del Tribunale del Mare di Amburgo (Itlos), emessa lo scorso 24 agosto, ha segnato un punto di svolta nella vicenda dei due fucilieri di Marina Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. In Italia, incredibilmente, è stata raccontata come una “prima vittoria” […] , un successo, poiché i giudici avrebbero “tolto la giurisdizione all’India” , ha “deciso che l’India non ha competenza a giudicare i due marò” e, volando altissimi, sarà finalmente il Tribunale dell’Aja a “decidere la sorte dei due marò”. Eppure la sentenza dice tutt’altro, solo che in Italia – dal governo fino alla “stampa blasonata” – sembra non ci sia l’interesse di spiegare, o almeno provarci, gli sviluppi del caso. Ci proviamo qui.

La sentenza di Amburgo (pubblicata per intero in inglese sul sito dell’Itlos) è lunga 27 pagine ed è un bel malloppone da leggere, riassumendo in 141 punti le posizioni di India e Italia e annotando quelle della Corte rispetto al merito del dibattimento. E qui già occorre una precisazione: ad Amburgo non si decideva l’innocenza o la colpevolezza dei marò, non si decideva se l’India o l’Italia avessero il diritto di giudicarli; si rispondeva a due richieste specifiche inoltrate dall’Italia all’Itlos, queste:

a. Che l’India si astenga da ogni misura giuridica o amministrativa nei confronti di Girone e Latorre e che si astenga dall’esercizio della giurisdizione nel caso dell’«Incidente Enrica Lexie».

b. Che l’India sollevi ogni misura di restrizione della libertà nei confronti di Girone e Latorre, permettendo al primo di fare ritorno in Italia e al secondo di rimanerci per tutta la durata del dibattimento di fronte all’Annex VII Tribunal (cioè finché l’arbitrato internazionale, all’Aja, non deciderà chi tra India e Italia ha la giurisdizione per processare i due fucilieri).

Entrambe le richieste sono state respinte dalla Corte di Amburgo, che in modo cristallino, ai punti 126 e 127 della sentenza, spiega anche il perché:

126. Considerato che la prima e la seconda istanza presentata dall’Italia, se venissero accolte, non salvaguarderebbero in modo equo i rispettivi diritti delle parti fino al momento della formazione della tribunale arbitrale Annex VII, come prescritto dall’articolo 290 paragrafi 1 e 5 della Convenzione [del diritto del Mare dell’Onu, Unclos, nda],

127. Considerato quanto sopra, il Tribunale [di Amburgo, nda] non considera appropriate le due istanze presentate dall’Italia e, in accordo all’articolo 89 paragrafo 5 delle Regole [del Tribunale del Mare di Amburgo, nda], il Tribunale può disporre misure completamente o in parte differenti da quelle richieste,

E infatti la Corte di Amburgo decide di sospendere tutti i procedimenti legali in corso in Italia (già bloccati, di fatto, per il rifiuto dell’India di condividere documentazione e indagini con la magistratura italiana) e in India (quello della Corte speciale che dovrebbe giudicare i marò, mai partito, e della Corte suprema, che doveva decidere chi tra India e Italia avesse la giurisdizione per far partire il caso, tra le altre), per non influenzare il verdetto sulla giurisdizione che arriverà (chissà quando) dall’arbitrato dell’Aja. E qui serve un’altra precisazione: il Tribunale del’Aja a cui ci riferiamo non è la Corte penale internazionale, che si occupa di crimini internazionali e crimini di guerra ed emette sentenze nel merito dei fatti portati alla Corte, ma è la Corte di giustizia internazionale, che si occupa di dirimere questioni di interpretazione e applicazione del diritto internazionale. Hanno entrambe sede all’Aja, ma sono due cose diverse.

La Corte arbitrale dell’Aja, quindi, ha esclusivamente il potere di decidere chi tra India e Italia avrà il diritto di processare i marò (come ricordato al punto 128 della sentenza di Amburgo), pronunciandosi rispetto alle due interpretazioni divergenti che India e Italia danno della Unclos. Cioè, riprendendo il pezzo sulla sentenza di Amburgo scritto per Il Manifesto:

Le tesi espo­ste finora da Roma e New Delhi riman­gono sostan­zial­mente immu­tate e si svi­lup­pano su due inter­pre­ta­zioni dif­fe­renti della Unclos: l’Italia con­si­dera il caso una que­stione «mili­tare», un pos­si­bile reato com­messo da due mili­tari in ser­vi­zio anti­pi­ra­te­ria per conto dello Stato giu­di­ca­bile solo da una Corte mar­ziale ita­liana, in virtù dell’immunità fun­zio­nale che copri­rebbe Girone e Latorre.

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*Matteo Miavaldi, @majunteo, giornalista vive in Bengala ed è caporedattore per l’India per il giornale online China Files, specializzato in notizie dal continente asiatico. E’ autore del libro “I due marò: tutto quello che non vi hanno mai detto” per edizioni Alegre, e ha pubblicato questo articolo su eastonline.eu mercoledì 26 Agosto 2015, con il titolo “Lo spiegone della sentenza del Tribunale di Amburgo: se questa è una vittoria”.