ITALIA

Sicurezza preventiva e attacco differenziale ai diritti nelle nuove norme del governo

Le proposte in tema di “sicurezza” restringono le garanzie e i diritti dei nemici pubblici conclamati del Governo: le persone straniere, i “maranza”, le e i manifestanti. Dalla ”sicurezza dei diritti” al ”diritto alla sicurezza”, inteso come controllo e repressione del dissenso e del non conforme

Il governo italiano ha fatto circolare nei giorni scorsi due bozze che dovrebbero andare a delineare un nuovo decreto e un nuovo disegno di legge sui temi della sicurezza e delle forze dell’ordine. I due testi sono usciti in coincidenza del terribile fatto di cronaca avvenuto a La Spezia, dove Atif Zouhair ha colpito con un coltello Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki a causa di una foto su Instagram della sua fidanzata, uccidendolo a scuola. I due interventi arrivano a pochi mesi dal Decreto Sicurezza, ora legge, dell’aprile 2025 e a due anni e mezzo dall’altrettanto nefasto Decreto Caivano che aveva promosso i primi interventi in tema di giustizia minorile e devianza degli under-diciottenni. Il pacchetto normativo composto dal disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, immigrazione e funzionalità delle forze di polizia e dallo schema di decreto-legge per il potenziamento operativo e organizzativo del Ministero dell’interno introduce un insieme organico di innovazioni a tutto tondo. Le norme (ancora in bozza) incidono in modo profondo sull’assetto dell’ordine pubblico, sul diritto penale, sul governo delle migrazioni e sulla struttura stessa dell’apparato statale. I due testi risultano chiaramente complementari e concorrono a ridefinire il rapporto tra sicurezza, prevenzione e garanzie, spostando l’asse dell’intervento pubblico verso una gestione anticipata del rischio sociale.

Questo spostamento non è neutro: come mostrava Alessandro Baratta, la sicurezza non si può definire come un diritto primario autonomo, ma rappresenta un bisogno secondario che presuppone la garanzia dei diritti fondamentali. Quando la sicurezza viene sganciata dalla tutela dei diritti e assunta come fine in sé, si trasforma da “sicurezza dei diritti” in “diritto alla sicurezza”, legittimando interventi punitivi e anticipatori che non rispondono ai bisogni sociali ma alla loro gestione repressiva.

Se il primo è un intervento di rafforzamento delle forze dell’ordine e di agevolazione delle carriere, il secondo è già stato descritto come il “decreto anti-maranza”, con il paradosso che proprio la criminalizzazione agita negli ultimi anni ha rafforzato l’immaginario e le forme di conflittualità. Se già i due precedenti interventi governativi avevano anticipato una serie di misure, agevolando la parte predittiva del lavoro delle forze dell’ordine, questi due nuovi testi ribaltano completamente la relazione tra azioni e controllo, stravolgendo il senso della parola prevenzione.

Andando nel dettaglio, sul versante dell’ordine pubblico, le novità più rilevanti riguardano l’ampliamento dei poteri di prevenzione e controllo attribuiti alle autorità amministrative e di polizia. Viene rafforzata la possibilità di limitare l’accesso e la permanenza in determinate aree urbane attraverso l’estensione del divieto di accesso ai centri urbani e l’introduzione delle cosiddette zone a vigilanza rafforzata (le zone rosse) dalle quali possono essere allontanati soggetti già segnalati per specifiche tipologie di reato attraverso i ben noti Daspo “Willy” e Daspo prefettizio.

Se il DASPO sportivo resta legato a eventi specifici e a una ratio circoscritta; il DASPO urbano estende la prevenzione allo spazio cittadino; il DASPO Willy sposta il baricentro sulla violenza da movida, rafforzando il ruolo del questore; le zone rosse e il DASPO prefettizio in bianco rappresentano invece il punto più critico, perché attraverso un atto amministrativo straordinario producono restrizioni generalizzate e durature dei diritti fondamentali, spesso giustificate più dalla gestione della percezione che da un reale pericolo per la sicurezza.

Si tratta di strumenti che agiscono non più su fatti accertati, ma su presunzioni di pericolosità, comprimendo la libertà di circolazione attraverso atti amministrativi e abbassando drasticamente la soglia di intervento pubblico, in tensione diretta con i principi di legalità, proporzionalità e riserva di legge che presidiano i diritti fondamentali. Ampliare le zone rosse significa di fatto estendere in maniera discrezionale la possibilità di produrre restrizioni durature dei diritti fondamentali e significa che ci sarà uno spazio delle città segregato, in cui i soggetti marginali, i fragili, i migranti, potranno accedere solo pagando un prezzo altissimo.

In questo modo lo spazio urbano viene riscritto come spazio condizionato, un territorio selettivo, in cui la presenza diventa legittima solo se conforme, se capace di consumare, di essere produttiva, o meglio ancora invisibile: basti pensare a come i rider possono attraversare legittimamente gli spazi delle città, perché portatori di una funzione, mentre quanto è difficile per le stesse persone stare nei medesimi spazi. La sicurezza si traduce così in una tecnica di segregazione amministrativa, mettendo in gioco il rispetto dei principi che regolano l’uso legittimo della forza pubblica in uno Stato di diritto.

Si amplia inoltre il ricorso a perquisizioni preventive, anche in occasione di manifestazioni pubbliche e in fasce orarie notturne predeterminate e si introduce il fermo di prevenzione, che consente il temporaneo trattenimento di persone ritenute potenzialmente pericolose per il pacifico svolgimento di eventi o iniziative pubbliche. Parallelamente, il controllo dello spazio urbano viene rafforzato attraverso il potenziamento della videosorveglianza, l’utilizzo di sistemi di identificazione biometrica a posteriori per fatti commessi in ambito sportivo e il rafforzamento dei presidi di sicurezza in luoghi considerati sensibili, come stazioni ferroviarie, litorali e aree ad alta densità di frequentazione.

Si tratta di interventi che rafforzano gli strumenti di controllo del dissenso, in linea con gli attuali procedimenti in corso ai danni dei manifestanti per la Palestina del 3 ottobre 2025. Non si tratta di una novità, ma si inserisce in una vera e propria linea di continuità e torsione poliziesca: l’uso del potere preventivo per neutralizzare conflitto e protesta è già stato sperimentato, normalizzato e reiterato in altri contesti, dalle ordinanze prefettizie sulle “zone rosse” fino alla stabilizzazione dell’emergenza in territori come la Val di Susa.

In altre parole, si sigilla tramite i decreti il paradigma dei nemici attuali: siano i minori, siano gli stranieri, o ancora i manifestanti, o più in generale, i portatori di dissenso. La piazza, gli spazi pubblici, le stazioni diventano quindi i principali luoghi del controllo, non solo di tipo repressivo, ma addirittura preventivo.

Il controllo non colpisce più soltanto ciò che si fa, ma ciò che si è, dove si sta, con chi si è: diventa un paradigma definitorio dell’identità, una determinante della condizione sociale. In alcuni casi basta la stessa presenza come indizio per l’attivazione della macchina preventiva. Sul piano del diritto penale, il pacchetto segna un netto irrigidimento del trattamento sanzionatorio. Tornano procedibili d’ufficio alcune ipotesi di furto aggravato, aumentano le pene per il furto in abitazione e per il furto con strappo e viene esteso l’arresto in flagranza differita. Il porto di determinati strumenti atti a offendere (in particolare i coltelli) viene trasformato da illecito contravvenzionale a delitto, con conseguente introduzione di pene detentive e aggravanti, mentre viene istituito un nuovo illecito penale per la fuga all’alt delle forze di polizia, punito severamente e accompagnato da misure accessorie automatiche. Accanto a questi inasprimenti, alcune fattispecie tradizionalmente penali, in particolare quelle connesse alla disciplina delle manifestazioni pubbliche, vengono depenalizzate, ma sostituite da sanzioni amministrative di importo molto elevato, irrogate direttamente dall’autorità prefettizia.

Ne deriva uno spostamento dell’afflittività dal penale al sanzionatorio amministrativo, che riduce il ricorso al giudice penale senza attenuare l’impatto repressivo complessivo.

Accanto a queste misure sostanziali, il pacchetto interviene in modo significativo sull’organizzazione e sul funzionamento dell’apparato statale. Sono previste assunzioni straordinarie, semplificazioni delle procedure concorsuali, potenziamento dei ruoli tecnici e scientifici, interconnessione delle banche dati investigative e rafforzamento delle tutele legali per il personale delle forze dell’ordine. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere più efficiente e reattiva l’azione dello Stato, in particolare in vista dell’attuazione del Patto europeo su migrazione e asilo, riducendo i tempi e gli ostacoli amministrativi che rallentano l’esecuzione delle decisioni.

Gran parte di queste norme rispondono in chiave punitiva agli eventi di cronaca recente: è facile ricollegare gli ultimi episodi di microcriminalità con l’uso dei coltelli al primo intervento legislativo, e ancora il mancato alt alla terribile vicenda (ancora in corso di accertamento) della morte di Ramy Elgaml. Un capitolo particolarmente significativo riguarda i minori e i giovani, destinatari di un’estensione delle logiche di controllo e responsabilizzazione, e già visti come potenziali recettori delle norme precedenti. In particolare, nei disegni di legge viene ampliato il ricorso allammonimento del Questore anche per reati diversi e si introducono sanzioni pecuniarie a carico dei genitori o dei soggetti tenuti alla sorveglianza, mentre per alcune condotte, come il porto illecito di armi improprie (di nuovo, i coltelli), si rende possibile l’arresto e l’adozione di misure cautelari anche nei confronti di minorenni. L’impianto complessivo appare orientato a una risposta prevalentemente repressiva, nella quale l’intervento educativo e sociale resta sullo sfondo. Nessuna misura a rafforzare le forme di prevenzione comunitaria, le attività di riduzione del danno, le forme di ascolto o i progetti educativi. Solo il controllo.

È il rovesciamento completo del significato originario di securitas: non più assenza di preoccupazione garantita dalla cura dei diritti, ma assenza di cura verso le fragilità, trattate esclusivamente come rischio da neutralizzare, un principio valido in precedenza solo per gli adulti, ma ormai sdoganato soprattutto nei confronti dei minori, de-rubricati a maranza.

In altre parole, solo la repressione è prevista come soluzione al disagio dei giovani, all’abbandono scolastico, alle difficoltà di gestione della dispersione scolastica, alla capacità di accoglienza e di presa in carico dei Minori stranieri non accompagnati sul territorio.

In materia di immigrazione e protezione internazionale, le innovazioni incidono in modo strutturale sull’equilibrio tra controllo dei confini e tutela dei diritti. Si introduce la possibilità di interdire temporaneamente l’accesso alle acque territoriali per ragioni di sicurezza nazionale o di pressione migratoria, si rafforza il sistema dei rimpatri e del trattenimento attraverso procedure accelerate e derogatorie e si restringe l’area della protezione complementare, con una lettura più limitata del diritto alla vita privata e familiare. Particolarmente rilevante è l’introduzione nel diritto interno del concetto di Paese terzo sicuro, che comporta l’inammissibilità della domanda di asilo e la limitazione degli effetti sospensivi del ricorso giurisdizionale. A ciò si accompagna una riduzione delle tutele procedurali, inclusa l’abrogazione del gratuito patrocinio automatico nei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione, con un conseguente indebolimento dell’accesso effettivo alla giustizia.

Di nuovo, una serie di norme che rispondono alle recenti polemiche sulle mancate ottemperanze di ordini di espulsione a carico di Emilio Gabriel Valdez Velazco, che ha ucciso la giovane Aurora Livoli e la mancata ottemperanza dell’ordine di allontanamento per il croato Marin Jelenic, che ha ucciso a Bologna il capotreno Alessandro Ambrosio. Una decretazione che insegue la cronaca, senza mai interrogarsi sulle cause, ma rispondendo solamente con la punitività a tutti i costi: più strumenti alle forze dell’ordine, meno diritti ai cittadini.

Se venissero approvati, questi interventi sbilancerebbero ulteriormente la relazione tra garanzie e legittimo uso della forza, tra repressione e libertà. Se non stupisce l’afflato sanzionatorio, colpisce la miopia istituzionale a fronte di un’esplosione delle strutture penitenziarie. Con oltre 63.500 detenuti nelle carceri per adulti e 572 minori oggi presenti, anche in termini utilitaristici un nuovo rincaro delle pratiche repressive potrebbe portare i sistemi al collasso.

Nel loro insieme, le novità introdotte configurano un mutamento di paradigma che va oltre la risposta a singole emergenze. Ne emerge l’immagine di uno Stato più presente, più attrezzato e più rapido nell’azione, ma anche di uno Stato che ridefinisce il proprio rapporto con le libertà individuali e con il conflitto sociale, spostando l’equilibrio complessivo a favore del controllo e dell’anticipazione repressiva.

Non è in discussione la necessità di prevenire la violenza, ma è assurdo pensare che la prevenzione coincida con l’anticipazione repressiva e con la compressione selettiva dei diritti, anziché con politiche capaci di intervenire sulle cause sociali del conflitto e del disagio.

La sicurezza intesa come ordine pubblico, come controllo capillare, come spazio del conforme diventa il principio ordinatore dell’intervento pubblico e giustifica un ampliamento dei poteri preventivi, una riduzione delle soglie di intervento e una compressione selettiva delle garanzie, soprattutto nei confronti di soggetti considerati portatori di rischio, che, di questo passo, saremo presto tutte e tutti.

La copertina è tratta da Flickr

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