PRECARIETÀ

ATTENZIONE: l’8 marzo possono scioperare lavoratrici e lavoratori di tutte le categorie

Continuano le segnalazioni da parte di lavoratrici e lavoratori in merito a informazioni scorrette sullo sciopero ricevute nei luoghi di lavoro non solo da parte delle aziende, ma anche delle rappresentanze sindacali, in special modo quelle che non hanno proclamato lo sciopero

Ci teniamo a ribadire nuovamente che per il prossimo 8 marzo 2017 è stato ufficialmente proclamato lo sciopero generale di 24 ore sia nel settore pubblico che in quello privato da diverse organizzazioni del sindacalismo di base. Questo vuol dire che in quel giorno sarà garantita la copertura sindacale a TUTTE LE LAVORATRICI e i lavoratori, QUALUNQUE sia la propria CATEGORIA di appartenenza.

Scriviamo questa nota e torniamo a chiarire alcune questioni tecniche fondamentali, perché da più parti in tutta Italia stanno arrivando comunicazioni relative a false informazioni che vengono date nei luoghi di lavoro non solo da parte delle aziende, ma anche da parte sindacale, in special modo dalle organizzazioni che non hanno convocato lo sciopero. In alcuni casi si tratta di veri e propri ricatti o minacce di ritorsione. Vogliamo perciò denunciare con forza tutto ciò e invitiamo le segreterie nazionali di tutti i sindacati, anche di quelli che non hanno indetto lo sciopero, a vigilare, affinché vengano fornite le corrette informazioni e venga garantito un diritto fondamentale a tutte le lavoratrici.

Se nel proprio luogo di lavoro non è presente nessuno dei sindacati che hanno indetto lo sciopero o se il sindacato a cui si è iscritte non lo ha convocato o se non si è iscritte a nessuna organizzazione sindacale, non c’è problema, è possibile scioperare lo stesso! E la lavoratrice o il lavoratore non è tenuta/o a fornire alcuna comunicazione preventiva al datore rispetto alla propria adesione allo sciopero. Il diritto di sciopero è un diritto individuale in capo a ogni singola lavoratrice e lavoratore, sancito e garantito dall’articolo 40 della Costituzione italiana. La violazione dello stesso da parte del datore è pertanto impugnabile in sede giudiziaria.

La comunicazione dello sciopero deve raggiungere le aziende e i luoghi di lavoro direttamente tramite la Commissione di Garanzia o la Regione o l’associazione datoriale cui l’azienda aderisce. Se ciò non accade, è possibile comunque fornire al datore che neghi di aver ricevuto l’avviso la copia dell’indizione e dell’articolazione dello sciopero nel proprio settore (e che si può trovare al seguente link).

Per tutte le informazioni tecniche relative allo sciopero, in particolare per i servizi sottoposti alla legge 146, invitiamo nuovamente tutte a consultare il nostro vademecum o a contattarci a nonunadimeno@gmail.com.

Se i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dovessero essere violati prima o se si verificheranno dopo lo sciopero casi di ritorsione, non smetteremo di denunciarlo e, soprattutto, non lasceremo alcuna lavoratrice da sola!

Non una di meno, nessuna da sola!

Fonte: nonunadimeno