approfondimenti

ITALIA

Be Free: «Il ddl Bongiorno stravolge il significato della Convenzione di Istanbul»

La norma in discussione alle camere sta suscitando proteste e mobilitazioni. Con l’approvazione, si arriverà a dare per scontata la legittimità predatoria del rapporto sessuale e l’esigibilità dei corpi femminili, causando un grave arretramento giuridico in un Paese dove la violenza di genere è un fenomeno ancora così diffuso e spesso sommerso

Abbiamo intervistato Francesca De Masi e Carla Quinto della Cooperativa Sociale Be Free impegnata da anni per contrastare la violenza di genere in merito al ddl Bongiorno. Emerge un quadro preoccupante che – se approvato – costituirà un grave arretramento delle tutele sociali e giuridiche nei confronti delle donne e dei soggetti femminilizzati.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione in questi anni ha più volte ribadito che esiste violenza anche «quando manca il consenso» e non solo nei casi di «dissenso manifesto». Che cosa significa questo e quali sono ancora oggi le difficoltà nei tribunali nei casi di violenza e stupro?

La legge sulla violenza sessuale risale al 1996. É stata frutto di grandi battaglie da parte del Movimento delle donne – durate 30 anni prima della sua approvazione – ma certamente è una legge datata che all’epoca costruì un modello coercitivo, nel senso che in questo dispositivo legislativo sono indicate «violenza o minaccia o abuso di autorità» come le modalità riconosciute perché sia violenza sessuale.

Questo modello coercitivo è stato poi superato dalla giurisprudenza degli ultimi anni, anche alla luce della Convezione di Istanbul del 2011, che ha riconosciuto il modello fondato sul consenso come principio cardine per valutare se c’è stata o no violenza sessuale. Ciò non toglie che ancora oggi i processi per stupro siano dei veri e propri calvari per le donne, nel senso che siamo ancora intrise di una cultura che non crede alle donne, che le colpevolizza per come erano vestite, per il fatto che erano ubriache, perché non hanno reagito, e le sottopone a quella che viene chiamata “vittimizzazione secondaria”. Con questo termine si indica una nuova esposizione a trauma da parte delle istituzioni – per la mancanza di una formazione sul tema e il perdurare di stereotipi patriarcali – che determina un atteggiamento di minimizzazione della violenza e di svalutazione di chi la subisce. 

Il ddl Bongiorno invece cancella il termine consenso introducendo la parola dissenso, ossia manifestazione contraria, e andando a nutrire quella cultura dello stupro che legittima possesso, controllo, prevaricazione, riportando indietro il nostro Paese di 50 anni.

In che modo quindi il ddl Bongiorno, nella sua attuale stesura, peggiorerebbe il perseguimento del reato di violenza sessuale in tribunale? 

Proprio per quello che dicevamo prima, il ddl Bongiorno se approvato avrà l’effetto immediato di essere un ulteriore deterrente per le denunce per stupro. Già oggi esiste un sommerso molto consistente: è infatti assolutamente falso che le donne denuncino stupri inesistenti, come dice Salvini. È vero il contrario: nei Centri antiviolenza di Be free seguiamo tantissime donne che, pur avendo subito violenza sessuale, non se la sentono di denunciare. 

Anche l’Istat nell’ultima rilevazione afferma che a fronte di una maggiore consapevolezza delle donne – che oggi sono maggiormente in grado di riconoscere alcuni comportamenti come violenza – la propensione alla denuncia rimane sempre molto bassa. Affermare, come fa il ddl che «la volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso» significa prima di tutto dare per scontata la legittimità predatoria del rapporto sessuale, salvo la manifestazione di volontà contraria: viene in questo modo sancita l’esigibilità dei corpi delle donne e delle altre persone maggiormente esposte alla violenza, come quelle appartenenti alla comunità LGBTQIA+, corpi che diventano territori a disposizione fino a che non si dice no. 

In parole semplici, tu maschio sei legittimato al rapporto sessuale, anche in assenza di indici chiari di consenso da parte di chi quel rapporto lo potrebbe subire, a meno che l’altra persona non manifesti la volontà contraria in modo esplicito.

Le donne che subiscono stupro però nella maggior parte dei casi non reagiscono perché hanno paura di essere uccise e scattano meccanismi di difesa per affrontare il grave trauma, come il freezing [congelamento, ndr]. Quello che è successo proprio in questi giorni a Zoe Trinchero – che ha avuto il coraggio di dire no al suo aggressore Alex Manna e per questo è stata ammazzata – conferma che la paura di essere uccise è reale. Questa è una conferma che l’ostinazione con cui il Governo vuole impedire l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole non fa altro che legittimare gli uomini a fare ciò che vogliono dei corpi delle donne, a non rispettare i no, a non accettarne l’autodeterminazione.

Infine, se pensiamo che quasi il 63% delle violenze sessuali avvengono all’interno dei rapporti di coppia, ci possono essere situazioni in cui la donna non può manifestare il suo dissenso perchè questo per lei può costituire pericolo di vita, oltre al fatto che le violenze sessuali nella coppia avvengono in un contesto di manipolazione, dipendenza affettiva, ecc.

Cosa dice la Convenzione di Istanbul sul tema del consenso? Esiste un riconoscimento giuridico del concetto di consenso negli altri Paesi europei?

La convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013, è rivoluzionaria da diversi punti di vista. Innanzitutto, è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è creare un quadro globale e integrato che consenta la tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza e lo fa in primo luogo riconoscendo il fatto che la violenza subita dalle donne è fondata sul genere, cioè colpisce le donne in quanto donne, ed è il meccanismo cruciale attraverso cui tutte le donne (anche quelle che la violenza non l’hanno ancora subita) vengono mantenute in una posizione di subalternità rispetto al genere maschile.

All’art. 36 inoltre, dal titolo “Violenza sessuale, compreso lo stupro” si dice espressamente che: «Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto». Una definizione di questo tipo da conto della autodeterminazione sessuale, della reciprocità che ci deve essere nell’ambito di un rapporto sessuale, di tutta la bellezza che la sessualità condivisa può sprigionare in termini di desiderio è benessere; quando il consenso non c’è, non si parla di sessualità ma di violenza, dominio, esercizio di potere. 

Il ddl Bongiorno fa un’operazione molto scorretta: nomina le parole situazione e contesto, che sono le stesse usate da Istanbul, ma ne capovolge il significato e l’utilizzo, collegandolo al dissenso; nella Convenzione di Istanbul invece la situazione e il contesto sono collegati al termine consenso e si riferiscono proprio a tutte quelle reazioni che possono determinarsi in chi subisce la violenza. Bisogna aggiungere che una simile modifica sarebbe in controtendenza rispetto a tutto quello che i Paesi europei firmatari della Convenzione stanno facendo negli ultimi anni per introdurre esplicitamente il consenso nelle normative nazionali.

La discussione del ddl è stata postposta di qualche mese, come vi state organizzando voi Centri Antiviolenza e movimento femminista e transfemminista per opporvi a questa legge? 

Ci siamo mosse subito, fin da quando, il 27 gennaio scorso, la riformulazione di Bongiorno è andata in Commissione giustizia al Senato, dove in poche ore è stata approvata con 12 voti favorevoli e 10 contrari. Negli stessi istanti in cui in Commissione si consumava questo scempio, sotto al Senato centinaia di operatrici dei Centri antiviolenza, attivistə femministe e transfemministe, organizzazioni sindacali e del terzo settore, manifestavano il proprio dissenso e venivano represse dalle forze di polizia, tanto che le parlamentari dell’opposizione sono intervenute per mediare con le forze dell’ordine e aggiungersi al cordone a protezione di chi legittimamente protestava. Diverse attiviste sono state spintonate riportando ecchimosi.

In quella sede è stata lanciata la mobilitazione permanente con lo scopo di bloccare il ddl, mobilitazione che vedrà una prima data territoriale in tutta italia, il 15 febbraio, per declinare la giornata, che è anche una data simbolica ricorrendo il trentennale dell’approvazione della legge sulla violenza sessuale, secondo modalità e pratiche proprie dei vari territori coinvolti, per poi convergere tutte, tutti e tuttu a Roma per un grande corteo nazionale, il 28 febbraio. Stiamo ricevendo moltissime adesioni da tutta italia; la mail dedicata a cui inviare adesione è nosuinostricorpi@gmail.com 

A Roma, inoltre, il 9 febbraio alle 17, presso la Facoltà di Lettere della Sapienza, ci sarà anche una assemblea cittadina di avvicinamento e costruzione condivisa alle mobilitazioni territoriali del 15 febbraio, in cui potersi confrontare su proposte, pratiche, forme di lotta e strategie da mettere in campo per bloccare il ddl e continuare la protesta con il corteo nazionale che abbiamo lanciato per la data del 28 febbraio qui a Roma. 

La copertina è di Daniele Napolitano, corteo Nudm Roma, Novembre 2025

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